Statuto

ARTICOLO 1 – Costituzione
E’ costituita l’associazione denominata: SOCIETA’ ITALIANA PER STUDI DI ECONOMIA ED ETICA SUL FARMACO E SUGLI INTERVENTI TERAPEUTICI. La Società ha sede legale in Roma.

ARTICOLO 2 – Finalità
La SOCIETA’ ITALIANA per STUDI di ECONOMIA ed ETICA sul FARMACO e sugli INTERVENTI TERAPEUTICI (di seguito più brevemente identificata come “Società”).
è una Società a carattere scientifico, senza scopo di lucro e finalità politiche, che si propone di svolgere attività di studio, ricerca e formazione in campo farmacoeconomico e campi correlati, in particolare per quanto riguarda le innovazioni in campo terapeutico e di organizzazione sanitaria, nelle diverse implicazioni economiche, etiche, sociali ed industriali.
La Società si prefigge di:
a) curare la promozione, la gestione e l’organizzazione, anche mediante istituzioni di borse di studio e premi, di ricerche orientate a studi di valutazioni economica ed etica sul farmaco e sugli interventi terapeutici, nei loro diversi aspetti, quali le sperimentazioni cliniche orientate a scopi farmacoeconomici, la creazione di banche dati e di registri farmaco-epidemiologici e quanto altro di pertinenza con gli obiettivi della società;
b) promuovere ed organizzare incontri nazionali e internazionali, sotto forma di seminari, giornate di studio, conferenze, convegni, congressi;
c) organizzare corsi teorici e pratici di formazione, aggiornamento e perfezionamento anche in collaborazione con strutture pubbliche o private, nazionali, europee ed extraeuropee;
d) coordinare le proprie attività con i programmi di insegnamento e di ricerca dell’Università e di altri Enti mediante apposite convenzioni;
e) preparare e gestire progetti di formazione e di aggiornamento scientifico e tecnico del personale delle istituzioni ospedaliere, del Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni, delle Industrie Farmaceutiche, ivi compresi i corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM), conformemente a quanto previsto dalle normative ministeriali nazionali;
f) favorire le iniziative miranti alla diffusione e alla conoscenza di argomenti di Farmacoeconomia e di argomenti correlati, mediante la pubblicazione di studi, ricerche, testi scientifici, monografie, riviste, ed altri mezzi di comunicazione.

Le finalità di cui sopra possono essere realizzate sia operando direttamente, sia operando in regime di convenzione con Associazioni od Enti che perseguano scopi analoghi o convergenti, sia avvalendosi della prestazione di terzi cui delegare la realizzazione di determinate attività.

ARTICOLO 3 – Patrimonio e fonti di finanziamento
Il patrimonio della Società potrà essere costituito da beni mobili e immobili derivanti da donazioni, lasciti, elargizioni e liberalità che siano comunque espressamente destinati all’incremento di un fondo di dotazione permanente della Società.
Eventuali avanzi di gestione, al termine di ogni anno finanziario sono destinati, salvo diversa disposizione di legge, a riserve da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali della Società e/o per impieghi di pubblica utilità che il Consiglio direttivo riterrà più opportune. Non saranno mai distribuiti direttamente o indirettamente tra i soci a qualsiasi categoria essi appartengano.
E’ inoltre vietato procedere alla distribuzione di fondi di qualsiasi tipo anche aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta da leggi.
La Società si finanzia con i contributi annuali di Enti pubblici e privati, con le donazioni di persone fisiche o giuridiche pubbliche e private, con le quote associative fissate annualmente dalla Società anche in modo differenziato a seconda della qualità dei Soci, con i contributi dei partecipanti a corsi, seminari o convegni, organizzati dalla Società, con i proventi di contratti di promozione e assistenza, sponsorizzazione e divulgazione di libri, pubblicazioni a stampa, atti, videofilm, videodischi, etc., stipulati con Enti, Imprese e/o persone fisiche che operano nei settori disciplinari di interesse della Società.
Le attività ECM sono finanziate con l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina.
La quota associativa o il contributo annuale è intrasmissibile e non è mai rivalutabile 
La Società potrà compiere ogni operazione finanziaria, escluso comunque lo svolgimento di operazioni riservate ad operatori autorizzati, per il raggiungimento degli scopi specificati, compresa la negoziazione di mutui, sia attivi che passivi, semplici o garantiti da pegno o da ipoteca sui beni della Società.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare e i bilanci devono essere approvati dall’Assemblea entro i primi quattro mesi dell’anno solare successivo per poi essere resi pubblici a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4 – Soci
I Soci possono essere persone fisiche o giuridiche e si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci fondatori;
Soci ordinari;
Soci sostenitori;
Soci onorari.
Sono Soci fondatori i Soci risultanti dall’Atto Costitutivo della Società e i cultori di materie attinenti con gli scopi della Società, che aderiscono alla stessa non oltre sessanta giorni successivi alla sua costituzione.
Sono Soci ordinari tutti i cultori di Farmacoeconomia e di Scienze correlate, nei loro diversi aspetti.
Sono Soci sostenitori gli Enti, le Associazioni e le Imprese che condividono gli scopi della Società e che intendono favorirla, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, con contributi annuali. Essi sono rappresentati da un delegato e godono degli stessi diritti dei Soci ordinari.
Sono Soci onorari studiosi italiani o stranieri di Farmacoeconomia e Scienze correlate che abbiano acquisito particolari benemerenze in tali discipline. Questi non hanno obbligo di versare la quota associativa annuale.

L’ammissione alla Società come Socio (Ordinario, Sostenitore, Onorario) è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’aspirante (socio ordinario, socio Sostenitore) o su invito (socio Onorario), previa sua esplicita accettazione.
Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo, quindi l’appartenenza ad una qualsiasi della categorie di soci prevista dal presente statuto attribuisce: il diritto a partecipare ad ogni attività associativa; il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale;
il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto, nonché per l’elezione ad ogni carica prevista dal medesimo, il tutto senza limitazioni alcuna. 
La decadenza o l’esclusione dalla qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per giusto motivo. Costituisce giusto motivo:
– l’aver posto in essere, direttamente o indirettamente, attività o comportamenti incompatibili con le finalità della Società o pregiudizievoli del suo prestigio;
– la mancata partecipazione a tre assemblee annuali consecutive, senza che le giustificazioni siano state accettate dal Consiglio Direttivo
– il mancato versamento, trascorsi 60 giorni dalla diffida al pagamento, della quota associativa annuale o del contributo annuale da parte del Socio sostenitore e comunque il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.
Per interrompere la continuità dell’obbligazione assunta da ciascun Socio nei confronti della Società è necessario inviare le dimissioni, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo verificabile, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

ARTICOLO 5 – Organi
Alle attività ed al funzionamento della Società sono preposti i seguenti organi: 
L’Assemblea; 
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il vice Presidente;
Il Segretario;
Il Comitato Scientifico;
Il Collegio dei Revisori dei conti.
Nessuna carica sociale potrà essere retribuita, salvo quelle eventualmente ricoperte da non Soci (nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Comitato Scientifico). Invece, potranno essere rimborsate le spese sostenute da ognuno nell’interesse della Società, purché autorizzate dal Presidente, ratificate dal Consiglio Direttivo e documentate opportunamente.

ARTICOLO – 6 Assemblea
Costituiscono l’Assemblea i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori e i Soci Onorari, in regola con le quote associative annuali o con i contributi annuali previsti. 
Compiti dell’Assemblea sono:
approvare il rendiconto economico consuntivo relativo all’anno precedente; 
deliberare sul bilancio preventivo per l’esercizio successivo;
deliberare sulle modifiche di statuto;
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
deliberare lo scioglimento della Società e nominare i liquidatori;
deliberare su ogni altro argomento riguardante l’attività sociale, su richiesta del Consiglio Direttivo;
proporre argomenti di studio e di ricerca d’interesse della Società.

L’Assemblea Generale si riunisce in assemblea ordinaria una volta l’anno, entro il mese di aprile, su convocazione del Presidente; può essere altresì convocata su conforme delibera del Consiglio direttivo o su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un decimo dei soci, per questioni urgenti e importanti per la vita societaria.

L’assemblea viene convocata a mezzo di lettera semplice inviata ai soci di norma almeno 15 giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del Giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea. 
L’Assemblea è valida quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se riportano la maggioranza semplice dei votanti (metà più uno). Gli astenuti vengono considerati come non votanti e quindi non vengono calcolati per il raggiungimento della maggioranza. 
La seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse almeno 24 ore dall’ora di convocazione della prima.
Ogni socio, sia persona fisica o giuridica, ha diritto ad un voto. E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea mediante delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro Socio, il quale non potrà avere più di cinque deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in mancanza, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo con l’assistenza del Segretario o, in mancanza, di altro socio indicato dall’assemblea, che assume le funzioni di segretario dell’Assemblea. 
Le deliberazioni dell’assemblea dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascrivere su apposito libro.

L’Assemblea Generale può effettuare modifiche al presente statuto soltanto con atto approvato dalla maggioranza dei votanti, i quali devono essere non meno della metà più uno dei Soci.
Per le Assemblee il voto potrà essere espresso anche a mezzo posta per precisi quesiti posti all’ordine del giorno ed a mezzo di apposite schede nominative vistate dal Presidente e dal Segretario della Società prima dell’invio. Le schede esprimenti il voto dovranno pervenire, in busta chiusa, alla sede della Società prima dell’Assemblea. 
All’apertura e spoglio delle schede dovranno essere presenti il Presidente, il Segretario ed almeno un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo. Delle operazioni verrà steso apposito verbale. In caso di modifiche statutarie all’Assemblea dovrà essere presente un notaio e le operazioni di spoglio dovranno essere da lui effettuate.

ARTICOLO 7 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all’indirizzo generale della Società attraverso l’attuazione di programmi scientifici formulati in base alle finalità dell’art. 2.
Ad esso competono le funzioni di direzione, di programmazione e di amministrazione della Società, nonché la cura dei rapporti con le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati. 
Il Consiglio Direttivo, è nominato dall’Assemblea ed è composto da 7 membri scelti tra tutte le categorie di Soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Gli stessi possono essere revocati per giusto motivo dall’Assemblea (vedi articolo 4).
Il Consiglio Direttivo:
1) nomina il Presidente e il vice Presidente eleggendoli tra i propri componenti;
2) nomina il Segretario eleggendolo tra i propri componenti o tra i soci. In quest’ultimo caso il segretario, non essendo persona eletta dall’assemblea, pur partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo e svolgendo le funzioni di cui all’art. 10, non può esprimere alcun voto sulle delibere che il Consiglio Direttivo intende adottare;
3) nomina il Comitato Scientifico ed il suo Presidente;
4) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
5) indice riunioni congressuali e delibera su quanto indicato nell’art. 2 (Finalità della Società);
6) dirige ed amministra la Società, con possibilità di deliberare l’esecuzione di tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento degli scopi sociali. Prepara il bilancio preventivo e predispone il rendiconto consuntivo che saranno presentati unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci e ne cura la pubblicazione dopo l’approvazione;
7) approva le convenzioni da stipulare tra la Società ed Enti pubblici o privati;
8) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
9) delibera sull’esclusione dei Soci;
10) disciplina i rapporti di collaborazione con i Soci e il funzionamento degli eventuali gruppi di lavoro;
11) delibera l’esonero dal mandato del Presidente e del Segretario per giusto motivo;
12) delibera sulle rimunerazioni e le indennità delle cariche sociali ricoperte da non Soci (Collegio dei Revisori dei conti e Comitato Scientifico).
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno tre consiglieri in carica e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine ai bilanci e all’ammontare delle quote sociali annuali.
La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale la volontà manifestata dal Presidente. 
Qualora nel Consiglio Direttivo venga a mancare un Consigliere sia per dimissioni che per altre cause, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti dall’ultima assemblea da cui il Consiglio stesso fu espresso.

ARTICOLO 8 – Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo della Società ha la legale rappresentanza della Società. 
Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo esclusivamente fra i suoi componenti, presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede all’esecuzione delle delibere dello stesso.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato, salva la cessazione del mandato per dimissioni o per giusto motivo. Può essere revocato su proposta del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti; la revoca deve essere ratificata dall’Assemblea Generale dei soci.
Il Presidente e il Segretario (art.9) possono disgiuntamente compiere tutte le spese di ordinaria amministrazione e più precisamente apertura e chiusura dei conti correnti, le spese amministrative che sostiene la Società per l’espletamento della sua attività e le spese per eventuale personale dipendente.
Qualsiasi altra spesa come per esempio contributi per congressi, borse di ricerca, premi e per quanto altro rientrante nelle finalità della società, nonché investimenti immobiliari, acquisti di attrezzature di ufficio dovrà essere autorizzata dal Consiglio direttivo di volta in volta.
Al Presidente potranno essere delegati tutti o parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – Vice Presidente
Il vice Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento, lo sostituisce nelle sue funzioni.
L’evento deve essere comunicato ai membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – Segretario
Il Segretario viene eletto a maggioranza tra i componenti il Consiglio direttivo o tra i soci. In quest’ultimo caso non può esprimere alcun voto sulle delibere che il Consiglio Direttivo intende adottare.
Il Segretario ha la responsabilità organizzativa della Società, cura il regolare svolgimento delle attività della Società, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tiene informati i soci, redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Segretario dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ARTICOLO 11 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico costituisce l’organo di consulenza scientifica della Società. 
Esso è composto da un minimo di 12 ad un massimo di 30 membri. Hanno diritto a farne parte, a richiesta, i componenti il Consiglio Direttivo; i restanti componenti vengono designati dallo stesso Consiglio direttivo fra personalità scientifiche riconosciute come esperte nel settore della Farmacoeconomia e Scienze correlate.
Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva, esprime pareri sulle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo, propone gli indirizzi per lo sviluppo scientifico della Società, esprime pareri e valuta le attività scientifiche svolte o da svolgere dalla Società, indica i requisiti scientifici per l’ammissione a Socio ordinario.
Il Comitato Scientifico si riunisce dietro convocazione da parte del suo Presidente e/o su richiesta del Consiglio Direttivo. Esso può articolarsi in commissioni alle quali possono accedere esperti, anche stranieri e non Soci della Società. Dura in carica tre anni, in ogni caso si scioglie in concomitanza con il rinnovo o con la conferma del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 – Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea tra persone esperte nelle discipline amministrativo-contabili, anche tra i non Soci. L’assemblea nomina il Presidente che provvede alla sua convocazione e ne presiede le sedute. 
Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni per l’Assemblea dei Soci.
I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ad essi, se non Soci, spetta un’indennità di funzione, da determinarsi con delibera del Consiglio Direttivo ed approvazione da parte dell’Assemblea.

ARTICOLO 13 – Scioglimento della Società
In caso di scioglimento della Società, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altra società o associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 14 – Rimando di norme
Per quanto non specificamente previsto da questo statuto, si applicano le norme del codice civile.